Quando al Primo Gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le fatture PA e Privati il dilemma del sezionale iva fattura elettronica dedicato potrà finalmente cessare?

Purtroppo no. Diventerà certo obbligatoria la conservazione digitale delle fatture elettroniche per i Privati come lo è già per le fatture PA per tutte le fatture elettroniche e quindi si potranno riunificare eventuali sezionali divisi in passato per queste tipologie. Tuttavia sappiamo già che le fatture analogiche non cesseranno del tutto. Alcune categorie esenti dalla fatturazione elettronica sono infatti le fatture per esteri e i regimi minimi. Quindi per chi non intenderà conservare anche le fatture analogiche sarà ancora necessario prevedere un sezionale iva fatturazione elettronica separato.

Ma perché molte aziende in questi ultimi anni hanno pensato di fare un sezionale iva fatturazione elettronica dedicato?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n°36 del 06-12-2006 al punto 5.3 prevede la garanzia dell’ordine cronologico senza soluzione di continuità per la memorizzazione digitale dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari.

In termini pratici significa che le fatture appartenenti allo stesso sezionale iva, e quindi con numerazione progressiva, devono essere tutte conservate nella stessa modalità.

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Ne consegue che, avendo le fatture elettroniche l’obbligo della conservazione sostitutiva, le fatture appartenenti ad un sezionale iva in cui sia registrata anche una sola fattura elettronica dovranno necessariamente essere tutte conservate in modalità elettronica.

Di seguito viene ripreso integralmente il punto 5.3 della circolare dove viene evidenziato tale obbligo.

Circolare n°36 del 16-12-206 dell’Agenzia delle Entrate
Punto 5.3 La garanzia dell’ordine cronologico, senza soluzione di continuità

Il decreto prevede che il processo di memorizzazione debba avvenire assicurando l’ordine cronologico dei documenti, senza che vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta.
Ciò comporta che il contribuente, al pari di quel che accade per la gestione della contabilità e dei documenti fiscalmente rilevanti secondo le modalità tradizionali, nell’eseguire la trasposizione dei documenti, informatici ed analogici, dovrà rispettare l’ordine cronologico e procedere secondo regole uniformi, nel medesimo periodo d’imposta, in modo da evitare che vi siano intervalli temporali nella memorizzazione dei documenti o nell’aggiornamento delle registrazioni.
Al riguardo, si osserva che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, la memorizzazione dei documenti analogici può essere limitata ad una o più tipologie di documenti. Sebbene analoga previsione non sia stata contemplata per i documenti informatici dall’articolo 3 del decreto, si
ritiene, tuttavia, sulla base di un’interpretazione logico sistematica, che la stessa debba estendersi ai documenti informatici, la cui conservazione è disciplinata dall’articolo 3.
Ad esempio, qualora il contribuente, per il periodo d’imposta 2005, conservi in formato digitale i libri contabili obbligatori, le registrazioni dovranno essere effettuate ed aggiornate secondo l’ordine cronologico delle operazioni. La stessa regola vale per la conservazione elettronica di tutte le fatture passive; in questo caso, il contribuente dovrà procedere alla memorizzazione ed alla conservazione secondo l’ordine cronologico, rispettando, cioè, la numerazione progressiva delle stesse.
Tuttavia, ove il contribuente intenda adottare la conservazione elettronica delle sole fatture elettroniche, è consentita la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di continuità per periodo di imposta.
In tale evenienza, per ogni singolo cliente o fornitore dovrà essere eseguita un’unica modalità di conservazione per l’intero periodo d’imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nello stesso registro.
Qualora, infine, il contribuente decida nel corso del periodo di imposta di procedere alla conservazione elettronica di alcuni tipi di documenti, dovrà applicare le medesime regole per gli stessi documenti formati o emessi a partire dall’inizio del periodo di imposta.

Sezionale iva fattura elettronica: svolta della normativa sulla conservazione delle sole fatture elettroniche

A seguito della riunione del 20 giugno 2015 del Forum Italiano sulla Fatturazione Elettronica (organismo presieduto dalla Agenzia delle Entrate) e dei successivi chiarimenti espressi da funzionari della Agenzia delle Entrate sui forum del sito www.rispondiPA.it (10 luglio 2015), emergono nuove possibilità riguardanti la corretta Conservazione delle fatture elettroniche appartenenti ad un sezionale misto.

In particolare i lavori del forum hanno evidenziato che l’abrogazione del DM MEF 2004 da parte del nuovo DM MEF 17/06/2014 porta alla decadenza dell’obbligo dell’”ordine cronologico senza soluzione di continuità” per le fatture Conservate.

In attesa di una circolare scritta ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate e fermo restando l’obbligo alla Conservazione per le Fatture Elettroniche sembra sia facoltà dell’azienda decidere se optare per una completa e corretta conservazione storica di tutte le fatture attive (analogiche ed elettroniche) o se limitarsi alla conservazione delle sole Fatture Elettroniche.